Associazione dei Ginecologi Italiani:
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Evita, i ginecologi sul piede di guerra

27 aprile 2017 - Riceviamo questa lettera da Elsa Viora, presidente Aogoi,  Vania Cirese, ufficio legale penale Aogoi, e Antonio Chiàntera, segretario nazionale dell'Aogoi. La vicenda a cui fanno riferimento è quella raccontata da Antonia Spataro nella lettera in cui parla della figlia Evita. 

Nella mia qualità di responsabile dell'Ufficio Legale Aogoi (Associazione ostetrici ginecologi ospedalieri italiani), congiuntamente alla Presidente Nazionale e al Segretario Generale, avendo preso atto dell'articolo apparso in data 8.04.2017, in merito al decesso della neonata della Sig.ra Antonia Spataro formalmente vi invito a rettificare il titolo e il contenuto dell'articolo in oggetto per l'evidente censurabile riferimento a circostanze e condotte imperite, non provate,  non veritiere e non ascrivibili ai sanitari che si occuparono della sfortunata vicenda clinica.

Le gravissime espressioni ed il contenuto dell'articolo che evoca deplorevoli comportamenti negligenti e imperiti, mai tenuti dai medici e mai risultati provati, induce nella mente del lettore un ingiusto e intollerabile pregiudizio ed una completa distorsione nella ricostruzione dei fatti accaduti, conseguendo un risultato gravemente diffamatorio, con mezzi sia diretti che indiretti.

Invero il titolo e il contenuto dell'articolo sono idonei a mettere in pericolo l'onore e il decoro dei sanitari che si occuparono del parto della Sig.ra Spataro e il profilo professionale di tutti i ginecologi ostetrici e  le espressioni offensive contenute nello scritto possono integrare estremi di illecito.

Si richiede pertanto la pubblicazione di una sollecita doverosa rettifica, che tenga conto delle seguenti considerazioni:

l'istituto della prescrizione non è stato certo ideato da medici o avvocati ed è previsto dal codice. Il rinnovo dell'istruttoria è un diritto-dovere a garanzia del fatto che il magistrato che deve emettere la sentenza sia lo stesso innanzi al quale si formino e siano valutate le prove dell'istruttoria dibattimentale.

Quando si è amareggiati da un lutto o evento avverso spesso si perde l'obiettività di una considerazione dei fatti scevra di pregiudizi e non offuscata dal dolore e dal rancore. Senza entrare qui nel merito della vicenda, pur esprimendo ogni solidarietà ai poveri genitori colpiti da questa triste e sfortunata vicenda, non può non evidenziarsi che occorre pur sempre mantenere una posizione di serena obiettività sia rispetto alle procedure e alle regole della giustizia poste a garanzia e non in danno dei cittadini, sia rispetto ad una doverosa, imparziale ricostruzione della vicenda clinica che ha dato origine alla vicenda giudiziaria.  Il triste evento di una morte in ambito sanitario, come in qualunque altro ambito, ben può giustificare l'apertura di un'indagine e un'istruttoria ma non legittima a ritenere pre-giudizialmente e automaticamente che le condotte sottoposte al vaglio del giudizio siano necessariamente colpevoli.

Qualificare come “omertosi” i contesti sanitari così come quelli della giustizia in cui “i processi penali su questi fatti si concludono con un nulla di fatto” in una “cialtronesca concezione mercificatoria della giustizia e silenzio omertoso che la consente”, sono affermazioni censurabili, inaccettabili e gravemente offensive delle istituzioni, della classe medica e di quella forense.

Non risponde al vero che l'avvocatura difende solo gli imputati. Prova ne è che la signora in questione, in qualità di parte offesa e parte civile ha portato avanti la sua istanza con il patrocinio di un avvocato.

Da ultimo corre l'obbligo di evidenziare come la legge 24/2017 non assicuri l'impunità penale a nessuno, tanto meno alla classe medica. La nuova legge, frutto di audizioni e contributi di varie associazioni che tutelano i diritti dei pazienti, comprende numerose garanzie per assicurare la prevenzione e la riduzione degli eventi avversi, congrue coperture assicurative o analoghe misure ex L. 114/2014 per il risarcimento dei danni subiti dai pazienti. Prevede la figura del “difensore civico”, regionale o provinciale come garante del diritto alla salute, gratuitamente attivabile, per la segnalazione di disfunzioni dell'assistenza sanitaria e la tutela dei diritti lesi.

Prevede l'accesso e la disponibilità della documentazione sanitaria entro 30 giorni dalla richiesta del paziente, pubblicazione da parte delle strutture dei dati relativi ai risarcimenti erogati nel quinquennio, tentativo obbligatorio di conciliazione per le vertenze civili da concludersi entro 6 mesi dal ricorso, possibilità di azione diretta del soggetto danneggiato nei confronti della compagnia assicuratrice, della struttura sanitaria o del professionista, integrazione del fondo di garanzia quando il danno subìto del paziente eccede i massimali della polizza del professionista o della struttura o subentri uno stato di insolvenza dell'impresa assicuratrice. Proprio non si vede come possa affermarsi che la legge sia in difesa corporativistica della classe medica!!

Alla luce di tutto fin qui rilevato e che si chiede di riportare con sollecitudine sul Vostro giornale, appare evidente come quanto affermato nell'articolo in oggetto sia errato e incondivisibile e necessiti di doveroso urgente correttivo.

Pertanto formalmente si invita e diffida a rendere nota prontamente la rettifica proveniente della Società Scientifica Aogoi.

Elsa Viora, Vania Cirese  e Antonio Chiàntera

 

Fonte: http://invececoncita.blogautore.repubblica.it/lettere/2017/04/27/evita-i-ginecologi-sul-piede-di-guerra/

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