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Medicine non convenzionali. La Fnomceo richiama al Codice deontologico: “Fare riferimento solo alle evidenze scientifiche”

20 aprile 2018 - "Pratiche non convenzionali e rimedi che non abbiano evidenza scientifica possono essere utilizzati dai medici solo ai sensi dell’art 15 del codice deontologico, senza compromettere le cure necessarie al trattamento della patologia secondo le evidenze scientifiche". Così il presidente della Federazione, Filippo Anelli, in merito ad alcune sentenze, tra le quali quella della Cassazione che ha determinato l’assoluzione di sanitari che avevano curato il cancro solo con la terapia ayurvedica.    

Il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, Filippo Anelli, richiama i medici al rispetto del Codice deontologico riguardo il ricorso alle medicine non convenzionali, in merito ad alcune recenti sentenze, tra le quali quella della Cassazione che ha determinato l'annullamento della condanna e il rinvio in appello di un medico che aveva curato il cancro solo con la terapia ayurvedica.   
 
“Ricordiamo a tutti i medici che l’unica bussola nel loro operato deve essere il Codice Deontologico. Codice che, in vista degli Stati generali del 2019, stiamo riformando per renderlo più stringente e più aderente alla realtà della professione e del contesto scientifico e sociale in cui opera. Al di là delle interpretazioni giuridiche che hanno portato a recenti sentenze, nel merito delle quali non spetta a noi entrare, il medico per la cura delle patologie deve far riferimento solo alle evidenze scientifiche; se questo non dovesse accadere, i medici dovranno rispondere del loro operato davanti alle commissioni di disciplina dei rispettivi Ordini", si legge in una nota. 
 
"Pratiche non convenzionali e rimedi che non abbiano evidenza scientifica possono essere utilizzati dai medici solo ai sensi dell’art 15 del codice deontologico, vale a dire senza compromettere le cure necessarie al trattamento della patologia secondo quelle che sono le evidenze scientifiche. In ogni caso il medico deve raccogliere il consenso informato sul corretto utilizzo delle terapie non convenzionali, evidenziando che non possono essere utilizzate come cura, in quanto scientificamente non è provata la loro efficacia, né possiedono indicazione per la cura delle patologie”, conclude Anelli.
 
Cosa dice l'articolo 15 del Codice deontologico dei medici dedicato alle medicine non convenzionali: 
  
Art. 15
Sistemi e metodi di prevenzione, diagnosi e cura non convenzionali

Il medico può prescrivere e adottare, sotto la sua diretta responsabilità, sistemi e metodi di prevenzione, diagnosi e cura non convenzionali nel rispetto del decoro e della dignità della professione.
 
Il medico non deve sottrarre la persona assistita a trattamenti scientificamente fondati e di comprovata efficacia.
 
Il medico garantisce sia la qualità della propria formazione specifica nell’utilizzo dei sistemi e dei metodi non convenzionali, sia una circostanziata informazione per l’acquisizione del consenso.
 
Il medico non deve collaborare né favorire l’esercizio di terzi non medici nelle discipline non convenzionali riconosciute quali attività esclusive e riservate alla professione medica.

20 aprile - "Pratiche non convenzionali e rimedi che non abbiano evidenza scientifica possono essere utilizzati dai medici solo ai sensi dell’art 15 del codice deontologico, senza compromettere le cure necessarie al trattamento della patologia secondo le evidenze scientifiche". Così il presidente della Federazione, Filippo Anelli, in merito ad alcune sentenze, tra le quali quella della Cassazione che ha determinato l’assoluzione di sanitari che avevano curato il cancro solo con la terapia ayurvedica.    

Il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, Filippo Anelli, richiama i medici al rispetto del Codice deontologico riguardo il ricorso alle medicine non convenzionali, in merito ad alcune recenti sentenze, tra le quali quella della Cassazione che ha determinato l'annullamento della condanna e il rinvio in appello di un medico che aveva curato il cancro solo con la terapia ayurvedica.   
 
“Ricordiamo a tutti i medici che l’unica bussola nel loro operato deve essere il Codice Deontologico. Codice che, in vista degli Stati generali del 2019, stiamo riformando per renderlo più stringente e più aderente alla realtà della professione e del contesto scientifico e sociale in cui opera. Al di là delle interpretazioni giuridiche che hanno portato a recenti sentenze, nel merito delle quali non spetta a noi entrare, il medico per la cura delle patologie deve far riferimento solo alle evidenze scientifiche; se questo non dovesse accadere, i medici dovranno rispondere del loro operato davanti alle commissioni di disciplina dei rispettivi Ordini", si legge in una nota. 
 
"Pratiche non convenzionali e rimedi che non abbiano evidenza scientifica possono essere utilizzati dai medici solo ai sensi dell’art 15 del codice deontologico, vale a dire senza compromettere le cure necessarie al trattamento della patologia secondo quelle che sono le evidenze scientifiche. In ogni caso il medico deve raccogliere il consenso informato sul corretto utilizzo delle terapie non convenzionali, evidenziando che non possono essere utilizzate come cura, in quanto scientificamente non è provata la loro efficacia, né possiedono indicazione per la cura delle patologie”, conclude Anelli.
 
Cosa dice l'articolo 15 del Codice deontologico dei medici dedicato alle medicine non convenzionali: 
  
Art. 15
Sistemi e metodi di prevenzione, diagnosi e cura non convenzionali

Il medico può prescrivere e adottare, sotto la sua diretta responsabilità, sistemi e metodi di prevenzione, diagnosi e cura non convenzionali nel rispetto del decoro e della dignità della professione.
 
Il medico non deve sottrarre la persona assistita a trattamenti scientificamente fondati e di comprovata efficacia.
 
Il medico garantisce sia la qualità della propria formazione specifica nell’utilizzo dei sistemi e dei metodi non convenzionali, sia una circostanziata informazione per l’acquisizione del consenso.
 
Il medico non deve collaborare né favorire l’esercizio di terzi non medici nelle discipline non convenzionali riconosciute quali attività esclusive e riservate alla professione medica.

 

 

 

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