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Punti nascita in Veneto con meno di 500 parti/anno. Aogoi e Sigo ricorrono al Tar contro la Delibera della Regione

16 marzo 2017 – L’azione delle due associazioni è contro il mantenimento in deroga dei punti nascita con meno di 500 parti/anno con standard qualitativi diversi rispetto a quelli stabiliti dall’accordo Stato Regioni e dal DM in materia. Per l’Agoi e la Sigo sono “a rischio la sicurezza delle madri, dei nascituri e dei professionisti sanitari”. Assente la giustificazione geografica: “25 dei 32 punti nascita aperti in deroga non sono in condizioni orogeografiche difficili”.

La deliberazione n. 2238 del 23 dicembre 2016 della Regione Veneto “mette a rischio la sicurezza delle madri, dei nascituri e dei professionisti sanitari”. Per questo “va sospesa” e poi “in parte annullata”. A chiederlo è l’Aogoi (Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani) e la Sigo (Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia), che contro la deliberazione regionale ha presentato ricorso al Tar del Veneto.

Aogoi e Sigo puntano il dito, in particolare, contro la parte della deliberazione in cui si prevede il mantenimento in deroga all’accordo Stato Regioni del 16 dicembre 2010 e del Dm 11 novembre 2015 dei punti nascita con meno di 500 parti annui stabilendo per essi, standards qualitativi diversi da quelli previsti dalla normativa nazionale. Trentadue i punti nascita con meno di 500 parti che rimarrebbero aperti, secondo quanto individuato dall'Agoi e della Sigo nella delibera e relativi allegati.

“Con la deliberazione – si spiega nel ricorso presentato al Tar del Veneto – la rete dei punti nascita viene stratificata in 4 livelli di intensità di cure, in ragione dei volumi dei parti, declinati con 2-3-4-5 stelle, e ne vengono indicati i requisiti. In particolare, per il livello a due stelle, sotto i 500 parti, si è previsto: l’ostetrica h24; il ginecologo h12; il pediatra per 3 ore al giorno; l’anestesista h24. Nei requisiti operativi non è pero previsto di ‘garantire l’effettuazione di qualunque intervento ostetrico-ginecologico di emergenza; con una sala operatoria che deve essere sempre pronta e disponibile h24 per le emergenze ostetriche nel blocco travaglio parto, un blocco travaglio-parto e degenza puerperale e neonatale nello stesso piano’, così come prescritto dalla normazione statale”.

In tale organizzazione, denunciano Aogoi e Sigo, “il medico ginecologo reperibile, dovendosi occupare del reparto, non potrà occuparsi del pronto soccorso e della sala parto”. Se a questo si aggiunge la presenza del pediatra soltanto per 3 ore al giorno, quello disegnato dal Veneto si presenta come “un modello che offre servizi indispensabili in fase di parto soltanto per poche ore al giorno, come se fosse possibile prevedere il momento della nascita, mettendo a rischio la sicurezza delle madri e dei nascituri e, al tempo stesso, dei sanitari messi allo sbaraglio in reperibilità”.

Per Aogoi e Sigo, inoltre, la deliberazione impugnata non risponde neanche ai criteri geografici difficili che giustificherebbero la deroga in base alle normativa nazionale: “Venticinque dei 32 punti nascita mantenuti attivi in deroga dalla deliberazione non sono in condizioni orogeografiche difficili, venendo così a mancare quella stringente motivazione prevista dall’Accordo citato e, in ogni caso, il mantenimento degli standards inderogabilmente richiesto su tutto il territorio nazionale”.

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