22 maggio – La Suprema Corte chiarisce con un’ordinanza i limiti della rivalsa delle strutture sanitarie verso medici e professionisti: possibile solo in caso di colpa grave. Nulli i patti di manleva che trasferiscono automaticamente sul sanitario il rischio risarcitorio. La decisione ribadisce il carattere imperativo dell’articolo 9 della Legge Gelli-Bianco.
È limitata ai casi di colpa grave l’azione di rivalsa o di regresso che una struttura sanitaria può esercitare nei confronti dei medici o degli altri professionisti coinvolti nelle cure di un paziente. Inoltre, sono nulli i patti di manleva con cui la struttura trasferisce sul sanitario il rischio risarcitorio.
Lo chiarisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9949 del 17 aprile 2026.
La Terza Sezione Civile della Cassazione torna così su un tema centrale per i professionisti sanitari: il rapporto tra struttura sanitaria, paziente e medico, e soprattutto i limiti entro cui una struttura può rivalersi sul sanitario dopo aver risarcito un danno.
La pronuncia ribadisce la portata dell’articolo 9 della Legge 24/2017, la cosiddetta Legge Gelli-Bianco, confermando che questa disposizione non costituisce una norma accessoria, ma rappresenta la disciplina speciale e prevalente nei rapporti interni tra struttura sanitaria e professionista sanitario.
La vicenda trae origine da una richiesta di risarcimento avanzata da un paziente nei confronti di una struttura sanitaria. Quest’ultima aveva chiamato in causa il chirurgo che aveva eseguito l’intervento, chiedendo il regresso e la manleva sulla base sia delle norme sui rapporti tra condebitori solidali sia di una clausola contrattuale che obbligava il medico a tenerla indenne dalle conseguenze risarcitorie derivanti dalle prestazioni svolte.
In appello, la domanda della struttura era stata respinta. Ed era stata esclusa anche la colpa grave. Secondo i giudici, i rapporti interni tra struttura e sanitario devono essere regolati esclusivamente dall’articolo 9 della legge 24/2017, norma che la Cassazione definisce “speciale” e non derogabile dalle parti.
Secondo la Suprema Corte, ai fini dell’applicazione di questa disciplina non assume rilievo la qualificazione della responsabilità del sanitario verso il paziente come contrattuale o extracontrattuale, ma il fatto che il danno si sia verificato nell’ambito di una prestazione erogata attraverso l’organizzazione della struttura sanitaria.
La Cassazione precisa inoltre che il professionista, anche quando opera come libero professionista ed è legato contrattualmente al paziente, agisce comunque quale ausiliario della struttura ai sensi dell’articolo 1228 del Codice civile. In tali casi, l’azione di rivalsa è ammessa soltanto in presenza di dolo o colpa grave.
Altro passaggio fondamentale riguarda la definizione di “colpa grave”.
La Cassazione conferma un orientamento rigoroso: la colpa grave non può essere confusa con qualunque errore professionale. Perché possa parlarsi di colpa grave occorre una deviazione eccezionale, rilevante e inescusabile dagli standard professionali.
In altre parole, non ogni imperizia, negligenza o errore tecnico può giustificare la rivalsa della struttura nei confronti del medico. Una distinzione decisiva per tutelare il professionista da un uso improprio della responsabilità personale.
La Corte ritiene nulli anche i patti di manleva ancora diffusi nella sanità privata, attraverso i quali le strutture trasferiscono automaticamente sui sanitari le responsabilità risarcitorie. Secondo i giudici, questi accordi contrastano con la natura imperativa dell’articolo 9 della Legge Gelli.
L’ordinanza individua, tuttavia, un’ipotesi diversa nei casi in cui il professionista utilizzi spazi della struttura in locazione o comodato senza interferenze organizzative da parte della struttura stessa. In tali situazioni, osserva la Cassazione, la responsabilità può ricadere esclusivamente sul professionista.