19 giugno – Respinto il ricorso di un militare sospeso per aver rifiutato il vaccino anti-Covid. Per i giudici europei il militare non ha fatto valere convinzioni personali, spiriturali o filosofiche, ma ha contestato le valutazioni scientifiche e le scelte di sanità pubblica adottate dalle autorità italiane. Tali posizioni rientrano nella spera delle opinioni e non delle “convinzioni” tutelate dalla normativa europee antidiscriminazioni. LA SENTENZA
Contestare le valutazioni compiute dalle autorità italiane in materia di sanità pubblica, richiamando studi scientifici esterni e sollevando dubbi sull’efficacia della vaccinazione e sui possibili rischi connessi, rappresenta una opinione personale ma non una ‘convinzione’ tutelata dalla normativa europea in materia di discriminazione sul lavoro. Lo dice la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che si è pronunciata sul caso di un ufficiale del Ministero della Difesa italiano sospeso dal servizio nel 2022 per essersi rifiutato di sottoporsi alla vaccinazione obbligatoria.
Nell’ambito del ricorso contro il provvedimento, il Consiglio di Stato italiano ha interrogato la Corte di Giustizia al fine di verificare la compatibilità dell’obbligo con il diritto dell’Unione. In particolare la questione riguarda se l’obbligo vaccinale in questione costituisca una discriminazione diretta tra il personale militare e il personale civile che svolge funzioni analoghe o una discriminazione indiretta nei confronti delle persone contrarie alla vaccinazione per convinzioni personali. Esso ha inoltre interrogato la Corte sulla compatibilità di tale misura con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto la sospensione aveva privato l’ufficiale di qualsiasi retribuzione e, quindi, dei mezzi di sussistenza necessari al suo sostentamento, nonché a quello di sua moglie e delle sue due figlie minorenni.
Nella sua sentenza, da un lato, la Corte osserva che il diritto dell’Unione mira a lottare contro le discriminazioni dirette in materia di occupazione e di condizioni di lavoro che rientrano in uno dei motivi espressamente elencati nella normativa europea (L’articolo 1 della direttiva 2000/78 dispone che tale direttiva «mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro»).. Tuttavia, spiega la nota della Corte di Giustizia Ue sulla vicenda, “nel caso di specie, la differenza di trattamento tra il personale militare e il personale civile del Ministero della Difesa si basa sull’appartenenza a una categoria professionale distinta, motivo questo che non rientra in tale normativa”.
Dall’altro lato, il diritto dell’Unione mira anche a combattere le discriminazioni indirette nel settore del lavoro, vale a dire quelle che, sebbene apparentemente neutre, possono comportare un particolare svantaggio, soprattutto a causa dell’appartenenza a una religione o a motivo di convinzioni filosofiche o spirituali. Tuttavia, sottolineano i giudici, l’ufficiale, che deduce in particolare il carattere limitato delle conoscenze sull’efficacia della vaccinazione, fonda il suo rifiuto su documenti scientifici esterni, nonché su argomenti relativi alla responsabilità di fronte a eventuali rischi. Egli cerca quindi di contestare le scelte effettuate dalle autorità italiane in materia di sanità pubblica piuttosto che di affermare le proprie convinzioni. Dunque, le ragioni di tale rifiuto non rientrano nella nozione di “convinzione”, bensì in un’opinione che non è presa in considerazione dalla legislazione europea pertinente.
Infine, in assenza di qualsiasi legame tra l’obbligo vaccinale contestato e il diritto dell’Unione, non è possibile rilevare un’eventuale violazione della Carta dei diritti fondamentali, che si applica agli Stati membri solo nell’ambito d’attuazione del diritto dell’Unione.