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Aspettativa per incarico a tempo determinato. Tribunale di Como conferma: “È un diritto del medico”

24 luglio – Il Tribunale di Como ha accolto il ricorso di una dirigente medica anestesista, contro il diniego di aspettativa per incarico a tempo determinato, applicando il principio della Cassazione secondo cui tale istituto è un diritto del dipendente e non è rimesso alla discrezionalità dell’Azienda.

Il Tribunale di Como, con l’ordinanza R.G. n. 700/2026 del 20 luglio 2026, ha accolto il ricorso d’urgenza promosso da una dirigente medica anestesista rianimatrice, assistita dall’Aaroi-Emac Lombardia e patrocinata dall’avvocata Silvia Balestro, contro il diniego di aspettativa opposto da un’ASST lombarda.
L’Azienda aveva respinto la richiesta di aspettativa, presentata dalla dottoressa per accettare un incarico a tempo determinato presso un’altra ASST, sostenendo che esigenze di organico legittimassero il diniego e richiamando inoltre il vincolo quinquennale di permanenza nella sede di prima assegnazione.

La Giudice del Lavoro ha annullato i provvedimenti aziendali, facendo applicazione dei principi affermati dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 18657/2026, pronunciata a seguito di un precedente ricorso promosso dall’Aaroi-Emac. La Suprema Corte ha infatti chiarito che l’aspettativa prevista dall’art. 10, comma 8, lettera b), del Ccnl 10.2.2004 (così come integrato dall’art. 24 Ccnl 3.11.2005) dell’Area della Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria costituisce un diritto del dipendente e non è rimessa alla discrezionalità dell’Azienda: in presenza di un incarico a tempo determinato presso un’altra amministrazione sanitaria, l’aspettativa deve essere concessa, senza che possano essere opposte esigenze organizzative o carenze di personale.

L’Ordinanza riveste particolare rilievo perché esclude che il vincolo quinquennale di permanenza previsto dall’art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 – richiamato dall’ASST anche nel contratto individuale di assunzione della ricorrente – possa impedire la concessione dell’aspettativa. La Giudice ha infatti chiarito che tale vincolo riguarda esclusivamente i trasferimenti definitivi e non una temporanea sospensione del rapporto di lavoro quale l’aspettativa, istituto che, al contrario, favorisce la circolazione delle competenze professionali all’interno del Servizio Sanitario Nazionale.
L’ASST è stata pertanto condannata a concedere immediatamente l’aspettativa richiesta e al pagamento delle spese di lite.