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Covid. Reintegro anticipato operatori sanitari non vaccinati e sospensione sanzioni a over 50 no vax. Niente più obbligo tampone dopo i 5 giorni di isolamento. Il Senato approva il decreto

16 dicembre - Le norme transitorie sull'obbligo di vaccinazione contro il Covid per i lavoratori che operano nei settori sanitario, sociosanitario e socioassistenziale non trovano più applicazione dal 2 novembre 2022.  Sospesa fino al 30 giugno 2023 l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, pari a 100 euro, prevista per l'inadempimento dell'obbligo di vaccinazione contro il Covid obbligo stabilito per over 50 e altre categorie professionali. Addio al green pass per gli accesi negli ospedali e nelle Rsa. IL TESTO DELLA COMMISSIONELE MODIFICHE DELL’AULA

Il Senato ha approvato in prima lettura con 92 voti favorevoli, 75 contrari e un'astensione il decreto che prevede, oltre alle misure per il contrasto dei rave illegali, anche il reintegro anticipato degli operatori sanitari non in regola con le vaccinazioni contro il Covid, la sospensione delle multe per gli over 50 che non hanno adempiuto all'obbligo vaccinale contro il Covid e la proroga dell'operatività dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale.

Con alcuni emendamenti approvati in aula si consentono l'accesso per visite a pazienti ricoverati in ospedali e Rsa anche a quelle persone non munite di green pass valido a seguito di vaccinazione o guarigione. Abrogata anche la norma che consentiva uscite temporanee da queste strutture solo a pazienti muniti di green pass. Il regime di autosorveglianza per chi ha avuto contatti stretti con una persona positiva al Covid scende da 10 a 5 giorni e viene abrogato l'obbligo di un tampone negativo per porre fino all'isolamento delle persone positive.

Previste, infine, nuove risorse per il Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale.

Più nel dettaglio, il comma 1 dell’articolo 7 stabilisce che le norme transitorie sull'obbligo di vaccinazione contro il Covid per i lavoratori che operano nei settori sanitario, sociosanitario e socioassistenziale non trovano più applicazione dal 2 novembre 2022, in luogo del termine finale previgente del 31 dicembre 2022.

L’inadempimento dell’obbligo per queste categorie aveva determinato la sospensione dall’esercizio della professione, il divieto di svolgimento dell’attività lavorativa oltre al divieto di accesso alle strutture in cui si svolgono i tirocini pratico-valutativi.

Il decreto prevede inoltre la sospensione delle multe di 100 euro ai no vax.

Ricordiamo che la Corte Costituzionale a tal proposito, come annunciato con un comunicato del 1° dicembre 2022, relativo ad una sentenza che ancora deve essere depositata, aveva affermato la legittimità delle norme transitorie sull’obbligo vaccinale in oggetto per il personale sanitario e sull'esclusione, per il caso di inadempimento del medesimo obbligo e per il periodo della conseguente sospensione del rapporto di lavoro, della corresponsione degli emolumenti a carico del datore di lavoro; la sentenza aveva invece ritenuto inammissibile, per ragioni processuali, la questione relativa all'impossibilità, per gli esercenti le professioni sanitarie che non avessero adempiuto all’obbligo vaccinale, di svolgimento anche di attività lavorativa che non implicasse contatti interpersonali.

Il comma 1-bis - inserito in sede referente - stabilisce la sospensione, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2023, delle attività e dei procedimenti di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, pari a 100 euro, prevista per l'inadempimento dell'obbligo di vaccinazione contro il Covid obbligo stabilito - con riferimento a diversi periodi temporali - per molteplici categorie di soggetti.

Il comma 1-ter, anch'esso inserito in sede referente, prevede il differimento dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 dell'applicazione della disciplina transitoria che ha disposto la costituzione di un'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto della pandemia; di conseguenza, si prevede la decorrenza dal 1° luglio 2023 - anziché dal termine vigente del 1° gennaio 2023 - del subentro del Ministero della salute nelle funzioni e nei rapporti attivi e passivi facenti capo alla suddetta Unità.

Infine, l’articolo 7-bis, introdotto durante l'esame in sede referente, reca disposizioni volte al finanziamento delle attività delle amministrazioni centrali in attuazione del Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023. A tal proposito, i pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute sono complessivamente incrementati di 35,8 milioni di euro per l’anno 2023, di cui 3,9 milioni di euro da trasferire all'Istituto superiore di sanità per le medesime finalità per l’anno 2023.

L'articolo 7-ter è stato aggiunto da alcuni emendamenti di maggioranza approvati in aula. Abrogate, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni relative che consentono l'accesso dei visitatori nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice nonché nei reparti di degenza delle strutture ospedaliere solo alle persone munite di green pass ottenuto a seguito di vaccinazione contro il Covid o di guarigione.

Un ulteriore emendamento ha poi cancellato le disposizioni che consentivano alle sole persone munite di green pass di sostare come accompagnatori nelle sale d'aspetto dei pronto soccorso. Inoltre, abrogata la misura che consentiva alle persone ospitate presso strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e
no, strutture residenziali socioassistenziali e altre strutture residenziali di uscite temporanee solo se munite di green pass.

Anche l'articolo 7-quater è stato aggiunto da emendamenti approvati in aula. Alle persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Sars-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2, al chiuso o in presenza di assembramenti, non più fino al decimo ma solo fino al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto. A conclusione del quinto giorno viene poi abrogato l'obbligo di sottoporsi ad un tampone. Abrogato anche l'obbligo di un tampone negativo per la cessazione dell'isolamento delle persone risultate positive al Covid a seguito del periodo di isolamento.

G.R.

 

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