27 febbraio – Una circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro apre alla possibilità visite mediche durante il turno in caso di “ragionevole motivo”, per le attività ad elevato rischio infortuni. I controlli sanitari saranno “computati nell’ambito dell’orario di lavoro”. Possibilità di convenzioni per le piccole imprese. LA CIRCOLARE
Cambia la disciplina della sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro. Il decreto Sicurezza introduce misure innovative che riguardano da vicino milioni di lavoratori italiani, con particolare attenzione alla prevenzione e al contrasto di comportamenti a rischio durante l’orario di lavoro.
La circolare diffusa dall’Ispettorato nazionale del lavoro fa chiarezza sulle novità che entreranno progressivamente a regime, concentrandosi in particolare sul capitolo della sorveglianza sanitaria.
La novità più dirompente riguarda la possibilità per il medico competente di sottoporre il lavoratore a visita medica “prima o durante il turno lavorativo” in presenza di un “ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope”.
Si tratta di un vero e proprio cambio di paradigma: non più solo controlli programmati o a campione, ma verifiche mirate scattate sulla base di elementi concreti che possano far sorgere il sospetto per quelle attività lavorative ad elevato rischio infortuni. La visita è finalizzata ad accertare che il dipendente non sia sotto l’effetto di tali sostanze, limitatamente alle attività lavorative ad elevato rischio infortuni, già individuate dalla legge 125/2001 e dal testo unico sugli stupefacenti.
L’Ispettorato, pur confermando la portata innovativa della misura, invita alla prudenza applicativa: per una corretta attuazione della disposizione, si legge nella circolare, “si ritiene necessario attendere la conclusione dell’Accordo Stato-Regioni, concernente la ridefinizione delle condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza”, previsto entro il 31 dicembre 2026. Sarà infatti quel provvedimento a precisare le modalità e le condizioni per lo svolgimento di tali visite.
Il decreto chiarisce anche un aspetto fino ad oggi controverso: i controlli sanitari a cui i lavoratori sono tenuti a sottoporsi “devono essere computati nell’ambito dell’orario di lavoro”. L’unica eccezione riguarda le visite effettuate in fase preassuntiva, che restano a carico del lavoratore in termini di tempo.
Un’altra rilevante novità riguarda il ruolo del medico competente, a cui viene attribuito il compito di informare i lavoratori sull’importanza della prevenzione oncologica. Il professionista dovrà “promuovere l’adesione ai programmi di screening oncologici previsti dai livelli essenziali di assistenza (Lea), informando le lavoratrici e i lavoratori sulla loro finalità e utilità”.
Un compito che si inserisce in una più ampia strategia di prevenzione primaria, che vede il luogo di lavoro come ambito privilegiato per diffondere la cultura della salute. Il medico competente potrà avvalersi anche del supporto di campagne informative promosse dal Ministero della salute.
Il decreto mostra attenzione anche verso il tessuto produttivo composto da aziende di ridotte dimensioni. L’articolo 51 del D.Lgs. 81/2008 è stato integrato con un nuovo comma che prevede la possibilità per gli organismi paritetici delle imprese fino a dieci lavoratori di adottare iniziative per favorire l’assolvimento degli obblighi di sorveglianza sanitaria.
Tali iniziative potranno realizzarsi attraverso convenzioni con le aziende sanitarie locali oppure con medici competenti. Una misura che mira a sostenere le microimprese, spesso in difficoltà nel far fronte agli oneri della medicina del lavoro, garantendo al contempo la tutela della salute dei lavoratori.