12 dicembre – Nell’articolo 4, slittano di un anno i decreti attuativi per i Punti Unici di Accesso e la valutazione multidimensionale. Confermate fino al 31 dicembre 2026 molte norme emergenziali sul personale sanitario, tra cui la proroga dello scudo penale. LA BOZZA
Dopo le richieste dei medici e attesa della conversione in legge del provvedimento già incardinato in Parlamento, viene esteso a tutto il 2026 lo scudo penale previsto inizialmente durante il periodo emergenziale Covid. Con un pacchetto di proroghe vengono poi confermate fino al 31 dicembre 2026 una serie di norme introdotte in via transitoria per far fronte alle criticità del Sistema sanitario nazionale. Si allungano inoltre i tempi per una delle riforme cardine del Pnrr in ambito sanitario: quella dei Punti Unici di Accesso (Pua) e della valutazione della non autosufficienza.
Queste le novità della bozza del decreto Milleproroghe, attesa in Consiglio dei Ministri, contenute nell’articolo 4 del provvedimento, dedicato alle proroghe di competenza del Ministero della Salute
Articolo 4 (Proroga di termini nelle materie di competenza del Ministero della Salute)
Comma 1
Il decreto del Ministro della Salute, di concerto con i Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali per individuare i criteri per la individuazione delle priorità di accesso ai PUA (Punti unici di accesso, presso le Case della Comunità), la composizione e le modalità di funzionamento delle UVM (unità di valutazione multidisciplinare), lo strumento della valutazione multidimensionale unificata omogeneo a livello nazionale e basato sulle linee guida del sistema nazionale, informatizzato e scientificamente validato per l’accertamento della non autosufficienza e per la definizione del PAI (Piano assistenza individuale), dovrà essere adottato entro trenta mesi e non più diciotto, come inizialmente previsto dalla legge dal decreto legislativo 29/2024.
Il decreto del Ministro della Salute, di concerto con i Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali per introdurre in maniera graduale la valutazione multidimensionale unificata, definendo le modalità ed i territori coinvolti per una prima sperimentazione di 12 mesi, slitta di un anno e dovrà essere adottato entro il 30 novembre 2026. Allo stesso modo, la sperimentazione non verrà più avviata a partire dal prossimo primo gennaio, bensì dal 1° gennaio 2027 mentre per il restante territorio nazionale si dovrà attendere il 1° gennaio 2028.
Comma 2
I veterinari autorizzati potranno svolgere le attività per l’attuazione delle disposizioni concernenti gli obblighi di sorveglianza degli operatori e le visite di sanità animale, previsti dal Dlgs 136/2022, fino al 31 dicembre 2026.
Comma 3
I laureati in Medicina abilitati potranno proseguire l’attività di raccolta di sangue e di emocomponenti fino al 31 dicembre 2026.
Si proroga fino al 31 dicembre 2026 lo scudo penale, per limitare la responsabilità penale degli esercenti di una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale ai soli casi di colpa grave.
Comma 4
Fino al 31 dicembre 2026 verranno considerati i requisiti anagrafici per l’ammissione ai concorsi per il profilo professionale di dirigente chimico.
Comma 5
Il limite anagrafico dei 68 anni per l’accesso nell’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Ssn; e per l’accesso negli elenchi regionali per la nomina a direttore amministrativo, direttore sanitario e direttore dei servizi sociosanitari; viene esteso fino al 31 dicembre 2026.
Comma 6
Vengono estesi fino al 31 dicembre 2026 gli attuali requisiti di partecipazione ai concorsi del personale medico per l’accesso alla dirigenza medica del Ssn per Medicina d’emergenza-urgenza. Questi prevedono che il personale medico, che, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2024, abbia maturato, presso i servizi di emergenza-urgenza del Servizio sanitario nazionale, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con contratti di convenzione o altre forme di lavoro flessibile, ovvero abbia svolto un documentato numero di ore di attività, equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, anche non continuative, presso i predetti servizi, è ammesso a partecipare ai concorsi.
Comma 7
Viene estesa al 31 dicembre 2026 anche la norma che consente al personale operante nei servizi di emergenza-urgenza degli enti del Ssn, in possesso dei requisiti di pensionamento anticipato, di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da impegno orario pieno a impegno orario ridotto o parziale.
Comma 8
Non si applicano le incompatibilità per le professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione fino al 31 dicembre 2026.
Comma 9
Per rafforzare i servizi sanitari regionali e recuperare le liste d’attesa, verificata l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, gli enti del Ssn potranno continuare anche per tutto il 2026 a conferire incarichi semestrali di lavoro autonomo ai medici specializzandi e incarichi a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie, agli operatori socio-sanitari e ai medici specializzandi iscritti regolarmente all’ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione, anche mediante proroga.
Comma 10
Gli enti del Ssn fino al 31 dicembre 2026 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali e che abbiano maturato al 31 dicembre 2025 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2026, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione.
Comma 11
La disciplina riguardante il conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali, continuerà ad applicarsi fino al 31 dicembre 2026.