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Violenza sulle donne. In Gazzetta ufficiale la legge sull’obbligo di rilevazione dei dati per prevenirla

27 maggio - L'obiettivo è quello di "garantire un flusso informativo adeguato per cadenza e contenuti sulla violenza di genere contro le donne al fine di progettare adeguate politiche di prevenzione e contrasto e di assicurare un effettivo monitoraggio del fenomeno". Verranno raccolti dati anche nelle strutture sanitarie e realizzate indagini coinvolgendo anche i centri antiviolenza e sulle case rifugio accreditati e non accreditati. IL TESTO

Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 120 del 24 maggio la legge recante "Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere". Le finalità della norma, composta da 7 articoli, vengono illustrati all'articolo 1 dove si spiega che l'obiettivo è quello di "garantire un flusso informativo adeguato per cadenza e contenuti sulla violenza di genere contro le donne al fine di progettare adeguate politiche di prevenzione e contrasto e di assicurare un effettivo monitoraggio del fenomeno".

L'articolo 2 chiarisce che la presidenza del Consiglio dei Ministri per la conduzione di indagini campionarie si avvale dei dati e delle rilevazioni effettuate dall'Istat e dal Sistan. I due istituti dovranno realizzare, con cadenza triennale, un'indagine campionaria interamente dedicata alla violenza contro le donne che produca stime anche sulla parte sommersa dei diversi tipi di violenza, "ossia violenza fisica, sessuale, psicologica, economica, anche alla presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime, e atti persecutori in riferimento a comportamenti che costituiscono o contribuiscono a costituire reato, fino al livello regionale".

I quesiti sulla violenza psicologica ed economica per le donne che intrattengano una relazione di coppia dovranno essere integrati anche con domande relative alla presenza di figli minori. Con riguardo alla relazione autore-vittima l'elenco del set minimo di modalità che devono essere previste nelle rilevazioni dell'Istat è il seguente:
1. coniuge/convivente;
2. fidanzato;
3. ex coniuge/ex convivente;
4. ex fidanzato;
5. altro parente;
6. collega/datore di lavoro;
7. conoscente/ amico;
8. cliente;
9. vicino di casa;
10. compagno di scuola;
11. insegnante o persona che esercita un'attività di cura e/o custodia;
12. medico o operatore sanitario;
13. persona sconosciuta alla vittima;
14. altro;
15. autore non identificato.

Come specificato dall'articolo 3, la relazione annuale al Parlamento dovrà poi essere integrata da una relazione sull'attuazione sulle indagini campionarie illustrate nell'articolo precedente.

Inoltre, si spiega all'articolo 4, tutte le strutture sanitarie pubbliche e in particolare le unità operative di pronto soccorso avranno l'obbligo di fornire i dati e le notizie relativi alla violenza contro le donne. In tal senso, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro con delega per le pari opportunità e con il Ministro del lavoro, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno essere  apportate le opportune modifiche al sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza al fine di assicurare che il sistema informativo sia integrato con un set di informazioni utili per la rilevazione della violenza di genere contro le donne. In particolare le informazioni statistiche devono essere prodotte assicurando l'individuazione della relazione tra autore e vittima del reato e rilevando:
a) la tipologia di violenza, fisica, sessuale, psicologica o economica, esercitata sulla vittima;
b) se la violenza è commessa in presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime e se la violenza è commessa unitamente ad atti persecutori;
c) gli indicatori di rischio di revittimizzazione previsti dall'allegato B al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2017, facendo salva la garanzia di anonimato delle vittime.

Al fine di approfondire ulteriormente l'analisi di questi fenomeni, l'articolo 5 prevede che il Ministero dell'interno provveda, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a dotare il Centro elaborazione dati di funzionalità che consentano di rilevare con riguardo ai reati ogni eventuale ulteriore informazione utile a definire la relazione autore-vittima, nonché, se noti: l'età e il genere degli autori e delle vittime; le informazioni sul luogo dove il fatto e' avvenuto; la tipologia di arma eventualmente utilizzata; se la violenza è commessa in presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime; se la violenza è commessa unitamente ad atti persecutori.

La relazione autore-vittima dovrà essere rilevata per i seguenti reati:
a) omicidio anche tentato di cui all'articolo 575 del codice penale anche nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale;
b) percosse di cui all'articolo 581 del codice penale;
c) lesioni personali di cui all'articolo 582 del codice penale anche nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 583 e 585 del codice penale;
d) violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis del codice penale anche nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-ter del codice penale e violenza sessuale di gruppo di cui all'articolo 609-octies del codice penale;
e) atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-quater del codice penale e corruzione di minorenne di cui all'articolo 609-quinquies del codice penale;
f) maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all'articolo 572 del codice penale;
g) atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale;
h) diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, di cui all'articolo 612-ter del codice penale;
i) violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa di cui all'articolo 387-bis del codice penale;
l) costrizione o induzione al matrimonio di cui all'articolo 558-bis del codice penale;
m) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'articolo 583-bis del codice penale;
n) deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso di cui all'articolo 583-quinquies del codice penale;
o) interruzione di gravidanza non consensuale di cui all'articolo 593-ter del codice penale;
p) sequestro di persona di cui all'articolo 605 del codice penale;
q) violenza privata di cui all'articolo 610 del codice penale;
r) violazione di domicilio di cui all'articolo 614 del codice penale;
s) violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'articolo 570 del codice penale e violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio di cui all'articolo 570-bis del codice penale;
t) prostituzione minorile di cui all'articolo 600-bis del codice penale;
u) abbandono di persona minore o incapace di cui all'articolo 591 del codice penale;
v) danneggiamento di cui all'articolo 635 del codice penale;
z) estorsione di cui all'articolo 629 del codice penale;
aa) minaccia di cui all'articolo 612 del codice penale;
bb) favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;
cc) circonvenzione di incapace di cui all'articolo 643 del codice penale;
dd) tratta di persone di cui all'articolo 601 del codice penale.

Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'interno e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, dovrà istituito un sistema interministeriale di raccolta dati nel quale sono censite le principali informazioni relative ai reati sopra elencati. Questo sistema sarà alimentato dalle amministrazioni interessate, che dovranno garantire l'inserimento e la raccolta in maniera integrata dei dati.

Le rivelazioni del Ministero di giustizia vengono illustrate dall'articolo 6. Qui si spiega che, con decreto del Ministro della giustizia da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno essere apportate modifiche al regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale,  in relazione alla disciplina del registro delle notizie di reato con  l'inserimento dei dati relativi alla relazione autore-vittima del reato secondo e di quelli relativi alle caratteristiche di età e genere degli autori e delle vittime, alla presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime, ai luoghi in cui è avvenuto il fatto e all'eventuale tipologia di arma utilizzata.

Infine con l'articolo 7, al fine di supportare le politiche e le azioni di contrasto alla violenza di genere, si spiega che la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità si avvale dell'Istat e del Sistan, i quali realizzano indagini sui centri antiviolenza e sulle case rifugio accreditati e non accreditati, con dati distinti a seconda dell'accreditamento o meno del centro o della casa rifugio e disaggregati per regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

Le indagini devono evidenziare:
a) le caratteristiche dell'utenza che a essi si rivolge, garantendo l'anonimato dei dati, ivi inclusa la relazione autore-vittima;
b) la tipologia di violenza subita, ossia violenza fisica, sessuale, psicologica, economica, o in presenza dei figli degli autori o delle vittime, o consistente in atti persecutori;
c) il numero e le tipologie di interventi di assistenza fornita.

 

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