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PMA. Sì del Garante Privacy alle modifiche del Registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita

16 maggio - Parere favorevole sullo schema di decreto del ministro della Salute che introduce, tra le altre cose, la necessità che nel Registro confluiranno ora anche i dati relativi al singolo ciclo di trattamento eseguito dalle coppie, allo scopo di raggiungere gli elevati standard di qualità epidemiologica e la completezza delle informazioni analogamente a quanto avviene nei principali paesi europei. IL PARERE

Dal Garante per la Privacy via libera allo schema di decreto del Ministro della salute che introduce importanti novità per il Registro nazionale delle strutture autorizzate all’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

In particolare, il Garante ha presto atto che la complessità dei trattamenti di PMA, che si articolano in diverse fasi, e l’evoluzione nella loro applicazione, hanno reso l’attuale modalità aggregata di raccolta dati non adeguata al perseguimento delle funzioni istituzionali che l’Istituto superiore di Sanità e il ministero della Salute sono chiamati a svolgere. Per questo, ora, nel Registro confluiranno ora anche i dati relativi al singolo ciclo di trattamento eseguito dalle coppie.

Le finalità sono molteplici. Il sistema di raccolta dati basato sul singolo trattamento di PMA garantirà un elevato standard di qualità e di completezza delle informazioni ottenibili dai centri di PMA a vantaggio delle analisi epidemiologiche eseguibili.

Inoltre, il passaggio al sistema di raccolta dati relativi al ciclo singolo di trattamento oltre che semplificare i processi di invio, controllo e acquisizione dei dati, permetterà altresì di aumentare notevolmente l’accuratezza delle analisi statistiche eseguite, requisito fondamentale per una corretta valutazione di appropriatezza dei trattamenti e per garantire la trasparenza delle informazioni rese disponibili alle istituzioni e ai cittadini.

Ancora, l’introduzione del nuovo sistema di raccolta dati è altresì idoneo a semplificare, per i centri di PMA, l’inserimento dei dati nel Registro, esonerandoli dal dover svolgere operazioni di conteggio e aggregazione delle informazioni necessarie per la raccolta dati attualmente in uso.

Attraverso la raccolta dei dati su singolo ciclo e l’utilizzo di appositi pseudonimi, sarà inoltre possibile tracciare il fenomeno della mobilità delle pazienti e determinare la reale efficacia delle tecniche senza incorrere nel rischio che una singola paziente sia censita più di una volta nel Registro, a detrimento della qualità e dell’esattezza dei dati trattati.

Infine, la raccolta dati con il ciclo singolo permetterebbe al registro PMA italiano di raggiungere gli elevati standard di qualità epidemiologica dei principali paesi europei (es. Belgio, Regno Unito, Francia Germania) nei quali sono già in uso sistemi di sorveglianza sulle tecniche di PMA che raccolgono i dati su ogni singolo ciclo di trattamento eseguito dalle pazienti, fermo restando che i predetti dati sono sottoposti a tecniche di pseudonimizzazione descritte sia nel disciplinare tecnico, che costituisce oggetto del presente parere, che nella valutazione d’impatto redatta ai sensi dell’art. 35 del Regolamento e acquisita agli atti del procedimento;

Il testo, sottolinea il Garante in una nota, “tiene conto delle indicazioni fornite al Ministero nel corso delle numerose interlocuzioni intercorse, volte anche ad adeguare il decreto e il suo disciplinare tecnico al rinnovato quadro normativo in materia di protezione dei dati personali”.

Le indicazioni del Garante hanno riguardato in particolare: “La verifica della necessità e proporzionalità dei trattamenti, la corretta indicazione della natura dei dati trattati, pseudonimizzati o anonimizzati e l’indicazione dei loro tempi di conservazione”.

L’Autorità ha anche preso atto favorevolmente del fatto che il Ministero ha trasmesso la valutazione d’impatto, svolta dall’Istituto Superiore di Sanità, nella quale sono indicati i rischi connessi al trattamento dei dati e le misure tecniche e organizzative predisposte per la loro mitigazione al fine di assicurare adeguata tutela ai diritti e alle libertà fondamentali degli interessati.

 

 

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