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Autonomia differenziata. Via libera dal Cdm al Ddl Calderoli. Anche per la sanità arrivano i Lep ma non sarà possibile nessuna revisione al ribasso rispetto agli attuali Lea

3 febbraio - Approvato dal Governo il provvedimento che quadro entro cui potranno essere concesse maggiori autonomie (anche sulla sanità) alle Regioni. Arrivano i Lep che in sanità però già ci sono e vengono come noto chiamati Lea. Ecco cosa prevede il testo e quali sono i passaggi della riforma. IL TESTO

Il disegno di legge sull’Autonomia differenziata riceve il semaforo verde del Consiglio dei ministri. “Con il disegno di legge quadro sull’autonomia puntiamo a costruire un’Italia più unita, più forte e più coesa. Il Governo avvia un percorso per superare i divari che oggi esistono tra i territori e garantire a tutti i cittadini, e in ogni parte d’Italia, gli stessi diritti e lo stesso livello di servizi. La fissazione dei Livelli essenziali delle prestazioni, in questi anni mai determinati, è una garanzia di coesione e unità. Un provvedimento che declina il principio di sussidiarietà e dà alle Regioni che lo chiederanno una duplice opportunità: gestire direttamente materie e risorse e dare ai cittadini servizi più efficienti e meno costosi”, ha commentato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Il testo è stato definito a seguito di un lungo braccio di ferro tra Lega e FdI ed è composto di dieci articoli. Anche la sanità rientrerà tra le materie oggetto di possibile autonomia differenziata, e anche per la sanità scatteranno i “Lep”, Livelli essenziali delle prestazioni, allineandosi nella terminologia a quanto previsto dall’articolo 117, lettera m) della Costituzione.

Nella sostanza, tuttavia, non dovrebbe cambiare nulla, in quanto in sanità esistono già da tempo i Lea, Livelli essenziali di assistenza, previsti dal Dlgs 502 del 1992 e definiti per la prima volta nel 2001.

Si tratterebbe quindi semmai di un mero passaggio lessicale da “Lea” a “Lep” per allinearsi alla dicitura presente alla lettera m) dell’articolo 117 della Costituzione così come modificata nel 2001 che prevede la “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”.

Una interpretazione, questa, suffragata anche da diversi pronunciamenti della Corte Costituzionale che, in particolare con la sentenza 169 del 2017, sanciva che: “I LEA, in quanto appartenenti alla più ampia categoria dei LEP, devono essere determinati dal legislatore statale e garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.”.

A conferma, nella relazione illustrativa del ddl si chiarisce: “È opportuno precisare che per quanto riguarda la definizione dei Lep in materia di tutela della salute, la Cabina di regia dovrà tenere conto, senza evidentemente incidere in termini negativi, del quadro normativo relativo ai Lea, già disciplinati dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 nonché dal Dpcm 12 gennaio 2017”.

Il nuovo testo del ddl, quindi a differenza della precedente bozza che escludeva dalla individuazione dei Lep la sanità, sembra sostanzialmente riallineare le terminologie dei livelli assistenziali ma senza cambiare la natura dei “vecchi Lea”.

Lep vincolanti per approvazione autonomia. E questa è forse la principale novità della nuova bozza che, rispetto alla bozza iniziale che prevedeva un tempo massimo di 12 mesi per l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, decorsi i quali si procedeva comunque nell’attribuzione delle funzioni relative all’autonomia, ora questa viene invece subordinata alla determinazione dei relativi “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”.

Altra novità relativa all’iter approvativo riguarda il fatto che lo schema di intesa debba essere trasmesso immediatamente alla Conferenza unificata, e non dopo la sottoscrizione. A quel punto lo schema di intesa preliminare viene trasmesso alle Camere per l’esame da parte dei competenti organi parlamentari, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta regionale. Viene quindi raddoppiata la tempistica rispetto ai 30 giorni previsti dalla precedente bozza. Lo schema di intesa definitivo dovrà quindi essere approvato dalla Regione, a quel punto, entro trenta giorni, sarà deliberato dal Consiglio dei ministri.

Ulteriore elemento di discontinuità rispetto alla prima bozza messa a punto dal ministro Calderoli riguarda la determinazione dei Lep. Viene infatti recepito il passo in avanti fatto con l’approvazione della legge di Bilancio che, con i commi da 791 a 801, esplicita come i livelli essenziali delle prestazioni e i relativi costi e fabbisogni standard dovranno essere determinati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo precise disposizioni.

Il trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai Lep potrà essere effettuato, secondo le modalità e le procedure di quantificazione individuate dalle singole intese, soltanto dopo la determinazione degli stessi Lep e dei relativi costi e fabbisogni standard. Le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l’esercizio da parte delle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia saranno determinate da una Commissione paritetica Stato-Regione della quale faranno parte, per lo Stato, un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, un rappresentante del Ministro dell’economia e delle finanze e un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti e, per la Regione, i corrispondenti rappresentanti regionali.

A livello territoriale, le funzioni amministrative trasferite alla Regione potranno essere attribuite a Comuni, Province e Città metropolitane dalla stessa Regione, in conformità all’articolo 118 della Costituzione. L’intesa con cui lo Stato attribuisce funzioni di autonomia differenziata a una Regione ha una durata “non superiore a dieci anni” e “può prevedere i casi e le modalità con cui lo Stato o la Regione possono chiedere la cessazione della sua efficacia, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere”. Alla scadenza del termine di durata, l’intesa si intende rinnovata per un uguale periodo, salvo diversa volontà dello Stato o della Regione, manifestata almeno dodici mesi prima della scadenza. Si precisa, infine, che dall’applicazione della legge e di ciascuna intesa non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Attenzione al gettito. Se i Lep dovranno essere garantiti su tutto il territorio nazionale, l’articolo 5 del ddl contiene disposizioni di principio sull’attribuzione delle “risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per l’esercizio da parte delle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia”. Il finanziamento delle funzioni attribuite, le cui modalità sono definite dall’intesa, avviene attraverso “compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali a livello regionale, in modo tale da consentire l’integrale finanziamento delle funzioni attribuite”. Le Regioni che potranno trattenere più gettito fiscale si potrebbero così trovare nelle condizioni di offrire ulteriori prestazioni aggiuntive ai propri cittadini rispetto ad altre. Starà al buon funzionamento del meccanismo di perequazione evitare questo rischio.

 

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