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Vaccino Hpv. Consulta: “Illegittima la mancata previsione di un indennizzo per i danneggiati”

29 settembre - Come ricordato nella sentenza, la Consulta già in passato si era espressa in maniera ‘estensiva’ riguardo il diritto all’indennizzo anche per vaccinazioni non obbligatorie ma raccomandate. La ragione determinante del diritto all’indennizzo risiede, secondo il giudizio della Corte, nel perseguimento con la propria condotta dell’interesse collettivo alla salute e non nella obbligatorietà in quanto tale del trattamento. LA SENTENZA

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui non prevede il diritto a un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermità, da cui sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione contro il contagio da papillomavirus umano (HPV).

La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dalla Corte d’appello di Roma con l’ordinanza del 21 settembre 2022. Come ricordato nella sentenza, la Consulta già in passato si era espressa in maniera ‘estensiva’ riguardo il diritto all’indennizzo anche per vaccinazioni non obbligatorie ma raccomandate: “Questa Corte si è pronunciata più volte al fine di estendere il medesimo diritto in presenza di vaccinazioni che le autorità pubbliche sanitarie raccomandano a difesa della salute collettiva (sentenza n. 118 del 2020, con riguardo alla vaccinazione anti-epatite A; sentenza n. 268 del 2017, attinente a quella antinfluenzale; sentenza n. 107 del 2012, inerente alle vaccinazioni anti-morbillo, parotite e rosolia; sentenza n. 423 del 2000, relativa a quella anti-epatite B; e, infine, sentenza n. 27 del 1998, riferita alla vaccinazione antipoliomielitica)”. Da ultimo, anche legge 28 marzo 2022, n. 25, ha disposto la tutela indennitaria in caso di danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti alla vaccinazione meramente raccomandata anti Sars-CoV-2.

La ragione determinante del diritto all’indennizzo risiede, secondo il giudizio della Corte, nel perseguimento con la propria condotta dell’interesse collettivo alla salute e non nella obbligatorietà in quanto tale del trattamento, la quale è semplicemente strumento per il perseguimento di tale interesse. La scelta tecnica dell’obbligatorietà o della raccomandazione, del resto, oltre a essere frutto di concezioni parzialmente diverse del rapporto tra singoli e autorità pubblica, può dipendere da condizioni sanitarie differenti nella popolazione di riferimento, spesso correlate a diversi livelli di rischio: tutti profili che non possono condizionare la previsione o l’assenza del diritto all’indennizzo.

Alla luce di queste ragioni e presupposti la Corte ha ritenuto che, nel caso della vaccinazione anti-Hpv, “la mancata previsione del diritto all’indennizzo vìoli gli artt. 2, 3 e 32 Cost., in considerazione della ampia e diffusa campagna vaccinale concernente tale profilassi”. Di conseguenza, l’art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992, nel non prevedere il diritto all’indennizzo per il vaccino anti-Hpv, si pone in contrasto con i plurimi parametri costituzionali.

 

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