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Responsabilità medica: il consenso informato

30 Giugno 2016

 

La recente sentenza della Corte di Cassazione, terza sezione civile, sulla risarcibilità del danno da mancato adempimento dell’obbligo informativo del medico (n.10414/2016, pubblicata il 20 maggio 2016) richiama l’attenzione degli operatori su questo particolare dovere, invero non molto praticato per un inespresso sentimento di ostilità verso la professione medica che vi sarebbe sottinteso.

 

La sentenza precisa (ancora una volta) che ancorché l’intervento chirurgico sia necessario, nonché integralmente risolutivo della patologia lamentata, la omissione della completa informazione sull’atto medico da effettuare, integra un danno giuridicamente autonomo.

 

Tale danno configura violazione del diritto “...inviolabile...” all’autodeterminazione sec. gli art. 2, 3 e 13 e l’art. 32, comma 2, della Costituzione.

Questi stabiliscono che “ ... la libertà personale è inviolabile ... “ e che “ ... nessuno può essere obbligato  a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge ... “.

 

La stessa Corte Costituzionale (sent. n. 438 del 2008) precisa che il consenso informato va inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, esso si configura quale vero e proprio diritto della persona.

 

Il consenso informato presenta dei precisi “ ...caratteri ... ” (cfr. Cass. n. 19220 del 20 agosto 2013) e modalità:  deve essere PERSONALE, cioè prestato esclusivamente dal paziente; SPECIFICO ed ESPLICITO, cioè non può essere generico e allusivo; REALE ed EFFETTIVO, cioè non può essere presunto; ATTUALE, cioè riferirsi in tempo reale all’oggetto della malattia in discussione; PIENAMENTE CONSAPEVOLE, cioè basarsi su informazioni dettagliate del tipo di intervento, sulla sua portata ed estensione, sui rischi eventuali, sui risultati conseguibili; sulle possibili conseguenze negative, anche minime.

 

I medici devono tenere bene a mente, inoltre,  che E’ IRRILEVANTE LA QUALITA’ DEL PAZIENTE, in quanto le informazioni devono sostanziarsi in spiegazioni dettagliate ed adeguate al livello culturale del paziente, con l’adozione di un linguaggio che tenga conto del suo particolare stato soggettivo e del grado delle conoscenze specifiche di cui dispone.

Importante ricordare che è onere del medico provare di aver adempiuto a tale obbligazione, in caso di contenzioso.  Infine la circostanza che il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno, non possiede alcuna rilevanza ai fini della sussistenza dell’illecito; l’esito del trattamento non rileva  in alcuna maniera nella possibile violazione  del diritto all’autodeterminazione, connaturato al soggetto giuridico e richiamato nel vigente codice deontologico dei medici, quale obbligazione fondamentale nell’esercizio della Professione.

 

Quirino di Nisio 

Chieti, 28 giugno 2016.

 

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