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Vaccini Covid. Dal 15 dicembre è entrato in vigore l’obbligo della terza dose per operatori sanitari e socio sanitari

19 dicembre 2021 – Alla stessa data in vigore anche obbligo vaccinazione per insegnanti, forze dell’Ordine e amministrativi della sanità. 

 
Dal 15 dicembre scorso sono entrate in vigore le nuove misure sull'obbligo di vaccinazione contro il Covid previste dal Decreto che ha introdotto il Super Green Pass. 

Tra questa anche l’obbligo del richiamo (booster) del vaccino Covid per tutti gli operatori della sanità già soggetti ad obbligo vaccinale fin dallo scorso anno.
 
E sempre dal 15 dicembre sono scattati gli obblighi vaccinali per altre categorie di lavoratori: 
a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
 
b) personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, nonche' degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124;
 
c) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, (ovvero strutture sanitarie e socio sanitarie);
 
d) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.
  
Negli istituti scolastici il controllo del rispetto dell’obbligo verrà demandato ai dirigenti scolastici. I docenti senza super green pass verranno sospesi dal servizio e dalla retribuzione, esattamente come fino ad oggi accadeva per il personale sanitario, ma manterranno il posto di lavoro. I dirigenti possono provvedere alla sostituzione del personale docente sospeso stipulando contratti a tempo determinato che si risolvono quanto i soggetti sostituiti abbiano adempiuto all’obbligo vaccinale.
 
Per quanto invece riguarda l'ambito sanitario, i controlli restano demandati ai responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale obbligato.
 
Coloro che rifiuteranno la vaccinazione verranno sospesi dall'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Il decreto chiarisce però che nel periodo di sospensione, "non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati".

 

 

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