Covid. In Gazzetta il decreto legge “sostegni ter” con gli indennizzi ai danneggiati dai vaccini e il finanziamento di altri 400 milioni alle Regioni per il Covid
28 gennaio - Gli eventuali indennizzi riguarderanno non solo chi è soggetto ad obbligo ma tutte le persone che si sono sottoposte alla vaccinazione anti Covid. Sarà un decreto di Ministero della Salute e Mef a dover stabilire le modalità di monitoraggio annuale delle richieste di accesso agli indennizzi e dei relativi esiti. Autorizzate nuove assunzioni al Ministero della Difesa per potenziare la diagnostica molecolare dei tamponi Covid e poi nuove norme per il fascicolo sanitario elettronico. IL TESTO
I danneggiati da vaccinazione contro il Covid verranno risarciti dallo Stato, si potenzierà poi il sistema Fascicolo sanitario elettronico così come la sanità militare per quanto riguarda la capacità di elaborazione dei tamponi. Queste le principali misure per la sanità contenute nel Decreto sostegni ter pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Nel testo, all'articolo 6 i buoni per servizi termali non fruiti alla data dell'8 gennaio 2022, sono resi utilizzabili entro la data del 31 marzo 2022.
L'articolo 11 incrementa di 400 milioni il contributo statale alle spese per l'emergenza sostenute dalle Regioni.
All'articolo 19 si prevede la distribuzione di mascherine ffp2 in modo gratuito al personale e agli alunni in autosorveglianza. Per finanziare questa misura sono stati previsti 45,22 milioni di euro. La fornitura avverrà direttamente da parte delle scuole: l'istituzione scolastica interessata comproverà l’esigenza di mascherine, le farmacie e gli altri rivenditori convenzionati le forniranno tempestivamente. Il decreto prevede, poi, che anche gli alunni della scuola primaria possano accedere gratuitamente ai test antigenici rapidi, oltre che nelle Aziende sanitarie territoriali, anche in farmacia o in strutture convenzionate. Una misura, finanziata con ulteriori 19,2 milioni di euro, che punta a semplificare le procedure a carico delle famiglie.
L'articolo prevede poi una semplificazione per la prosecuzione della didattica in presenza, quando ci sono due casi di positività nelle scuole di I e II grado, e per la riammissione in classe, negli altri casi, da parte degli alunni in regime sanitario di autosorveglianza: potranno entrare in classe con la verifica della sola certificazione verde mediante l’app mobile opportunamente aggiornata.
L'articolo 20 interviene in materia di danneggiati da vaccinazione contro il Covid verranno risarciti dallo Stato. La misura prevede in particolare uno stanziamento di 50 milioni di euro per l’anno 2022 e 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023, per indennizzare anche "coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti Sars-CoV2 raccomandata dall’autorità sanitaria italiana". Sarà un decreto di Ministero della Salute e Mef a stabilire le modalità di monitoraggio annuale delle richieste di accesso agli indennizzi e dei relativi esiti.
Inoltre, il Ministero della Difesa viene autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fino a un massimo di quindici unità di personale di livello non dirigenziale di Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, il personale che ha superato le procedure concorsuali semplificate, per potenziare la diagnostica molecolare dei tamponi Covid. Per il potenziamento dei servizi sanitari militari e del Dipartimento scientifico del Celio necessario ad affrontare le eccezionali esigenze connesse all’andamento dell’epidemia da Covid in sinergia con il servizio sanitario nazionale mediante l’incremento delle attuali capacità di prevenzione, diagnostiche, diagnostiche molecolari, di sequenziamento, di profilassi e di cura, è autorizzata la spesa complessiva di euro 8 milioni per l’anno 2022 per l’adeguamento infrastrutturale e bioinformatico delle strutture nonché per l’approvvigionamento di dispositivi medici, macchinari e presìdi igienico-sanitari.
L'articolo 21 apporta alcune modifiche in materia di fascicolo sanitario elettronico e governo della sanità digitale. Per potenziare il fascicolo sanitario elettronico l'Agenas dovrà adottare periodicamente apposite linee guida che dovranno dettare le regole tecniche comprese quelle relative al sistema di codifica dei dati e quelle necessarie a garantire l'interoperabilità del FSE a livello regionale, nazionale ed europeo. Le regioni dovranno predisporre entro tre mesi dalla data di pubblicazione e di aggiornamento delle linee guida un piano di adeguamento ai decreti e alle linee guida. I piani regionali di adeguamento del FSE saranno oggetto di monitoraggio e valutazione da parte del Ministero della salute e della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, con il supporto dell'Agenas.
Nella fase di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e fino al 31 dicembre 2026, la progettazione dell'infrastruttura nazionale necessaria a garantire l'interoperabilità dei FSE sarà curata dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale in raccordo con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze.
Al fine di assicurare, coordinare e semplificare la corretta e omogenea formazione dei documenti e dei dati che alimentano il FSE, l'Agenas, d'intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri dovrà rendere disponibili alle strutture sanitarie e socio-sanitarie specifiche soluzioni da integrare nei sistemi informativi delle medesime strutture con le seguenti funzioni:
a) di controllo formale e semantico dei documenti e dei corrispondenti dati correlati prodotti dalle strutture sanitarie per alimentare FSE,
b) di conversione delle informazioni secondo i formati standard di cui al comma 15-octies;
c) di invio dei dati da parte della struttura sanitaria verso l'EDS e, se previsto dal piano di attuazione del potenziamento del FSE di cui al comma 15-bis, verso il FSE della regione territorialmente competente per le finalita' di cui alla lettera a-bis) del comma 2.