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  • L’importanza del Consenso Informato Consapevole alla luce della recente sentenza della Cassazione e della Legge sul Biotestamento.

L’importanza del Consenso Informato Consapevole alla luce della recente sentenza della Cassazione e della Legge sul Biotestamento.

Le nuove norme sul consenso informato previste dalla legge sul testamento biologico impongono un’ancor più scrupolosa attenzione nella raccolta della volontà del/della paziente in relazione ad ogni attività invasiva a cui dovesse essere sottoposto/a per la cura della propria salute.

La sentenza della Cassazione n. 26827 del 14 novembre 2017 ha ribadito che il consenso non solo deve rendere noti i possibili pregiudizi conseguenti alla prestazione (giuridicamente inerenti allo stato di salute) ma anche deve mettere il paziente in grado di avvalersi del suo diritto all’autodeterminazione (giuridicamente inerente alla persona). In buona sostanza, la Suprema Corte conferma che il consenso informato, riportato su un semplice prestampato, non è sufficiente a provare l’adempimento da parte del medico di acquisire un valido e consapevole consenso informato. La semplice compilazione, con relativa sottoscrizione di un modulo di consenso informato del tutto generico da parte della paziente, non è prova idonea a far desumere che il medico, a ciò contrattualmente obbligato, abbia comunicato oralmente tutte le informazioni necessarie alle decisioni da parte della stessa paziente. Pertanto, al fine di salvaguardare il diritto della paziente a una scelta consapevole ed informata riguardo a trattamenti che incidono sulla sua salute nonché a evitare comportamenti censurabili dal punto di vista medico-legale, è obbligatoria una scrupolosa compilazione del documento di consenso e soprattutto che ciò avvenga (salvo casi di manifesto impedimento) in modo ‘olografico’ (compilato cioè di pugno dalla paziente). In parole povere, non più il medico che compila il modulo del consenso e chiede alla paziente di firmarlo bensì la paziente che scrive mentre il medico lo sottoscrive dopo la firma della paziente stessa! Naturalmente il consenso non dovrà esprimere generiche informazioni ma specifici riferimenti alla prestazione in oggetto e alle possibili conseguenze oltre ai rischi ed alle eventuali alternative terapeutiche.

L’inadempimento rispetto a tali principi può comportare responsabilità per il medico in termini di omissione e prefigurare richieste di risarcimento del danno, non patrimoniale, per colpa grave.

 

Carlo Maria Stigliano

 

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