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Corte dei conti/2. Legge Gelli: “Azione terapeutica difficilmente riconducibile a rigidità linee guida”

22 febbraio 2019 - Le prime linee interpretative della giurisprudenza contabile conducono ad una applicazione molto prudente sulle linee guida. Infatti, l’azione terapeutica, per la sua complessità e specificità ad personam, è difficilmente riconducibile alla rigidità di schemi cogenti: per questo il predominante parametro di riferimento continua ad essere quello della 'buona pratica terapeutica”, così il procuratore generale della Corte dei conti Alberto Avoli.

 

Le prime linee interpretative della giurisprudenza contabile conducono ad una applicazione molto prudente di alcuni nuovi principi introdotti dalla legge Gelli sulla responsabilità professionale e la sicurezza delle cure. È quanto emerge dal discorso del procuratore generale della Corte dei conti, Alberto Avoli, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario lo scorso 15 febbraio.
 
"Nella sanità - spiega Avoli - le indagini delle Procure regionali si sono incentrate soprattutto su questioni di personale, di organizzazione dei servizi, di corresponsione di indennità indebite, di forniture ed infine di errori terapeutici alla luce della legge 'Gelli-Bianco'. Vicende particolarmente significative hanno riguardato l’uso improprio di ambulanze e di servizi di sanificazione dei mezzi, la liquidazione a centri convenzionati di prestazioni non effettuate ovvero di prestazione diverse da quelle erogate (attraverso il fraudolento utilizzo di codici non corretti), l’effettuazione sistematica di prestazioni gratuite a parenti ed amici. Per quanto attiene alla cosiddetta 'mala sanità', si segnalano tre eventi connotati da particolare gravità. Il primo riguarda il decesso di un paziente per indebito allontanamento del sanitario tenuto alla reperibilità; il secondo la somministrazione di un farmaco concentrato anziché diluito con gravi conseguenze invalidanti permanenti; il terzo infine l’effettuazione di un intervento chirurgico per rimuovere una garza dimenticata nel corso di una precedente operazione a sua volta compiuta per togliere una altra garza lasciata durante un intervento ancora precedente".
 
"Si tratta di casi limite ed ogni generalizzazione è ingiustificata ed inopportuna - prosegue il procuratore generale nel suo intervento -.Tuttavia, proprio partendo da essi e considerando la loro assoluta eccezionalità, può desumersi un quadro complessivo del servizio sanitario nazionale tutto sommato positivo, servizio che ha mantenuto il suo carattere di universalità, pur in un periodo di contenimento della spesa e, anzi, avviando – soprattutto nelle Regioni più virtuose – efficaci processi di razionalizzazione dell’offerta sanitaria ai cittadini".
 
Entrando poi nel dettaglio delle novità introdotte dalle legge Gelli, Avoli spiega: "La legge Gelli - Bianco ha introdotto, come parametro di valutazione della congruità degli interventi terapeutici, quello del doveroso rispetto da parte dei medici delle cosiddette 'linee guida bollinate'. La violazione di tali linee guida potrebbe configurarsi in contrasto con gli obblighi di servizio rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa. Tuttavia, le prime linee interpretative della giurisprudenza contabile conducono ad una applicazione molto prudente di questi principi. Infatti, l’azione terapeutica, per la sua complessità e specificità ad personam, è difficilmente riconducibile alla rigidità di schemi cogenti: per questo il predominante parametro di riferimento continua ad essere quello della 'buona pratica terapeutica', all’interno della quale – con una sorta di inversione dei ruoli – collocare le linee guida, da intendersi come indirizzo generale redatto ed aggiornato sulla base delle dinamiche evoluzioni della scienza medica".
 
"In questo contesto interpretativo, le Procure regionali hanno valutato il presupposto della colpa grave, comprensivo, nel sistema della responsabilità amministrativa, della negligenza (omissione del fare), della imperizia (fare male) e della imprudenza", ha concluso Avoli.

 

 

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